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Richiesta di rimozione e richiesta danni per materiale foto/video a sfondo sessuale diffuso online o a terzi

Richiesta di rimozione e richiesta danni per materiale foto/video a sfondo sessuale diffuso online o a terzi

Revenge porn, pubblicazione illecita online di foto e video a sfondo sessuale, diffusione a terzi di questi ultimi. Sono tutte situazioni enormemente spiacevoli ed in aumento, dovute all’utilizzo scorretto degli strumenti, sia all’abuso degli altrui diritti e alla mancanza di rispetto delle persone.

Pur dipendendo dalla singola situazione, usualmente per intervenire in questi casi occorrono diverse azioni distinte:
lettera di diffida verso chi ha compiuto l’atto di pubblicazione, se noto
– nel caso non si conosca l’attore dell’azione, denuncia alla Polizia Postale
– richiesta di rimozione del materiale da fare alle rispettive piattaforme social
– eventuale richiesta danni in sede civile e penale

Le suddette attività sono tra di loro indipendenti, poiché dipende dall’obiettivo della parte lesa. C’è chi vuole solo evitare che l’atto si ripeta, e in questo caso va inviata la lettera di diffida a chi ha compiuto l’azione, e c’è chi vuole intraprendere un’azione legale al fine di vedersi riconosciuti i danni, nonché ottenere giustizia auspicando ad una condanna in sede penale per la controparte.

Richiesta di rimozione del materiale da fare alle rispettive piattaforme social
195 €

* a partire da. IVA e oneri inclusi

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Cosa serve per inviare una richiesta di rimozione di foto/video a sfondo sessuale diffuso online o a terzi?

E’ facile: leggi cosa devi inviarci affinché possiamo inviare, per tuo conto, una richiesta di rimozione di materiale dalle piattaforme social.
  • Ritardo

    La base fondante è che, chiaramente, ci sia un ritardo del pagamento da parte del tuo debitore il che rende, nei fatti, lo stesso debitore un inadempiente.

  • Prove dei solleciti

    E’ necessario, e strategico, avere prova di solleciti personali – nei confronti del debitore – nei quali lo si è invitato a saldare il proprio debito. Sono validi anche mezzi di comunicazione più “moderni”, come chat whatsapp, sms, etc. Questo dimostrerà che il debitore ha ignorato i ripetuti solleciti, mettendolo in una situazione più sfavorevole.

  • Contratto o altro documento

    Una delle caratteristiche del ricorso per decreto ingiuntivo è quella di riguardare casi particolarmente espliciti, chiari e oggettivi. In poche parole, dovrà essere subito dimostrabile la titolarità del credito vantato. Questo, può essere rappresentato da un contratto ma anche da una fattura o una proforma.

Cosa dice la legge?

art. 1221 Codice Civile

Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova [2697] che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805](1).
In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore(2).
(1) Se però il bene perisce per colpa del creditore, è questi a sopportarne le conseguenze.
(2) Nel caso di sottrazione illecita, il perimento o lo smarrimento del bene non possono fungere da scappatoia per liberare il debitore.

art. 1223 Codice Civile

Risarcimento del danno. Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Consulta le domande frequenti relative alla lettera legale per messa in mora.

La messa in mora è obbligatoria per effettuare successivamente un decreto ingiuntivo?

No, non è obbligatorio ma costituisce un vantaggio importa che semplifica il successivo eventuale deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo.

Non ho un contratto con il mio debitore. Quale altro documento è valido?

Il contratto è indubbiamente la forma migliore di documento poiché può rendere più chiaro il rapporto in essere, descrivendone diritti e doveri. Tuttavia, un credito può essere vantato anche solo con una fattura o anche con una fattura proforma.