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Decreto ingiuntivo

Che cos’è il ricorso per decreto ingiuntivo?

Un decreto ingiuntivo è un provvedimento, emesso da un giudice, che obbliga la controparte a pagare il credito vantato da chi effettua il deposito del ricorso. Il decreto ingiuntivo ha la caratteristica di essere un procedimento molto più rapido e facile, poiché riguarda un credito la cui esigibilità è facilmente dimostrabile.

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Cosa serve per fare un ricorso per decreto ingiuntivo?

E’ facile: leggi cosa serve per vantare correttamente un credito, depositando in tribunale il ricorso per decreto ingiuntivo.
  • La messa in mora del debito

    Sebbene non sia obbligatorio per legge, consigliamo caldamente di mettere in mora il debito con un atto formale (una lettera). Nei fatti, ciò significa intimare il debitore a pagare fissando un termine ultimo entro cui farlo.

  • Prove dei solleciti

    E’ strategico avere prova di solleciti personali – nei confronti del debitore – nei quali lo si è invitato a saldare il proprio debito. Sono validi anche mezzi di comunicazione più “moderni”, come chat whatsapp, sms, etc. Questo dimostrerà che il debitore ha ignorato i ripetuti solleciti, oltretutto probabilmente non negandoli, mettendolo in una situazione più sfavorevole.

  • Contratto o altro documento

    Una delle caratteristiche del ricorso per decreto ingiuntivo è quella di riguardare casi particolarmente espliciti, chiari e oggettivi. In poche parole, dovrà essere subito dimostrabile la titolarità del credito vantato. Questo, può essere rappresentato da un contratto ma anche da una fattura o una proforma.

  • Promessa di pagamento

    La promessa di pagamento non è obbligatoria, ma costituisce una condizione perfetta perché è dove lo stesso debitore non solo ammette esplicitamente il suo debito ma lo rafforza promettendo proprio la sua estinzione. Una promessa di pagamento, a titolo di esempio, può anche essere costituita da un messaggio whatsapp nel quale il debitore scrive “Ti salderò la fattura la prossima settimana”.

Cosa dice la legge?

art. 633 del Codice di procedura civile

Su domanda di chi è creditore (1) di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634] (2);
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2];
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2].
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere (3)l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.